Le spese per il personale di segreteria o infermieristico comune non rendono assoggettabile all’IRAP il medico aderente alla medicina di gruppo. È quanto emerge dalla sentenza 13 aprile 2016, n. 7291, delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.
"Questa Corte ha da tempo chiarito come con riguardo all’IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto appositivo” (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).
Considerazioni di analogo tenore si ritiene debbano essere svolte in relazione alle spese costituenti la quota per il “personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, canna 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col d.P.R. n. 270 del 2000."